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La Fondazione è stata
istituita con atto del Notaio Barra rep.n. 26799 racc.n.
6078 del 9 maggio 2005.
Statuto della Fondazione
Amedeo Pesce
Articolo 1
Per volere dei fratelli Amedeo e Nicola Pesce è
costituita la «Fondazione Amedeo Pesce», con sede in
Battipaglia (Sa), via Guglielmo Noschese n. 15.
Articolo 2
La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di
utilità sociale.
Essa ha lo scopo di promuovere la cultura e lo spirito
imprenditoriale in Italia e nel mondo, principalmente
attraverso i canali dell’istruzione e della ricerca.
La Fondazione ha inoltre
lo scopo di promulgare la figura e l’opera di Amedeo
Pesce, padre dei soci fondatori, sia come uomo che come
imprenditore.
Articolo 3
Per garantire il funzionamento della Fondazione
stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Soci
Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e
attraverso ulteriori eventuali incrementi che questi
decidano.
Il patrimonio è
costituito:
- dai beni immobili, dai
valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di
liberalità dai Soci Fondatori;
- dai beni immobili e
mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi
titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di
enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le
elargizioni e i contributi di cui sopra, siano
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai
fini di cui all'art.2;
- dalle somme derivanti e
prelevate dai redditi che il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare
ad incrementare il patrimonio.
Articolo 4
Per l'adempimento dei suoi
compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- dei redditi derivanti
dal patrimonio di cui all'art.3;
- dei redditi dalle
attività svolte al fine di finanziare i propri scopi
istituzionali;
- di ogni eventuale
contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli
scopi statutari e non espressamente destinati
all'incremento del patrimonio.
Articolo 5
I soci fondatori (Amedeo e Nicola Pesce) nominano
ciascuno tre rappresentanti quali componenti a vita del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione e
provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente
che venisse a mancare per dimissioni, permanente
impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la
funzionalità e la continuità dell’organo responsabile
della Fondazione.
Il diritto di nomina dei
membri del Consiglio di Amministrazione spettante ai
soci fondatori verrà trasmesso per via ereditaria.
Per la prima volta la
nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di
atto costitutivo.
Articolo 6
Organi della Fondazione
sono:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di
Amministrazione
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto dai sei
componenti nominati dai Soci Fondatori, i quali hanno
facoltà di nominare, tra questi, anche se stessi.
Il numero dei componenti può essere aumentato fino a
dieci mediante cooptazione da parte del Consiglio di
Amministrazione che in proposito delibererà con la
presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi
dei suoi componenti.
I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti cooptati - in caso di dimissioni,
permanente impedimento o decesso - possono venire
sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il
rimanente periodo del triennio.
Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica
entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente
della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata: in
tal caso il consiglio stesso può procedere ad una nuova
cooptazione.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi
componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali
durano in carica a vita, salvo dimissioni o permanente
impedimento.
Il Presidente ha la legale
rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri
attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa ivi
compreso quello di nominare procuratori determinandone
le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato Consultivo.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in
tutto od in parte, al Vice Presidente e al Segretario
Generale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le
sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri
necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- approva il bilancio
preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo;
- delibera sulle attività
da svolgere per conseguire gli scopi istituzionali che
la Fondazione si prefigge;
- delibera i regolamenti;
- delibera l’accettazione
dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli
acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e
conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero
in beni immobili;
- delibera su eventuali
accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri
enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera l’eventuale
costituzione di centri di studio e di ricerca e ne
regola l’organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina dei
componenti il Comitato Consultivo;
- provvede alla nomina del
Segretario Generale;
- provvede alla nomina del
Collegio dei Revisori dei Conti;
- provvede alla nomina e
al licenziamento del personale direttivo e ne determina
il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all’istituzione
ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi
comprese eventuali rappresentanze in altre città;
- delibera le modifiche
dello statuto con la presenza e con il voto favorevole
di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i
compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri
consiglieri e al Segretario Generale in aggiunta a
quelli già loro spettanti per statuto.
Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente o da persona a ciò delegata.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la
presenza di almeno la metà dei componenti, quando il
presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di
voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione partecipa con voto
consultivo il Segretario Generale che assolve alle
funzioni di segretario del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga
opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più
componenti del Comitato Consultivo.
Articolo 11
Il Comitato Consultivo è composto da cinque a dieci
componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione su
proposta del Presidente.
I componenti il Comitato
Consultivo durano in carica due anni e possono essere
riconfermati. I componenti il Comitato Consultivo
possono essere sostituiti in caso di dimissioni,
permanente impedimento o decesso, per il rimanente
periodo del biennio.
Il Comitato Consultivo
esprime pareri, in nessun modo vincolanti, sia sulle
attività intraprese dalla Fondazione sia sulle attività
da intraprendere e propone ulteriori linee di attività.
Articolo 12
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di
Amministrazione. Attua i programmi deliberati dal
Consiglio di Amministrazione. Predispone gli schemi del
bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati
da una relazione annuale sulla politica culturale, sui
programmi e sulle attività realizzate e/o progettate.
Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e
ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo
del personale dipendente della stessa. Predispone i
programmi di attività della Fondazione e dà loro
esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati
dal Consiglio di Amministrazione. Funge da segretario
del Comitato Consultivo e ne redige i verbali che
sottoscrive con il Presidente.
È responsabile del coordinamento e del controllo delle
attività degli enti o dei collaboratori esterni
eventualmente chiamati a partecipare alle singole
iniziative della Fondazione.
Coordina e controlla le attività degli studiosi e
ricercatori che beneficiano di contributi o borse della
Fondazione.
Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti
di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.
Articolo 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre
componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria;
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui
bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua
verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori
dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati.
Articolo 14
Per tutto quanto non
previsto nel presente statuto si applicano, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni di legge. |