La Fondazione è stata istituita con atto del Notaio Barra rep.n. 26799 racc.n. 6078 del 9 maggio 2005.

 

Statuto della Fondazione Amedeo Pesce

Articolo 1
Per volere dei fratelli Amedeo e Nicola Pesce è costituita la «Fondazione Amedeo Pesce», con sede in Battipaglia (Sa), via Guglielmo Noschese n. 15.
 

Articolo 2
La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Essa ha lo scopo di promuovere la cultura e lo spirito imprenditoriale in Italia e nel mondo, principalmente attraverso i canali dell’istruzione e della ricerca.

La Fondazione ha inoltre lo scopo di promulgare la figura e l’opera di Amedeo Pesce, padre dei soci fondatori, sia come uomo che come imprenditore.
 

Articolo 3
Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Soci Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi che questi decidano.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art.2;

- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

 

Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;

- dei redditi dalle attività svolte al fine di finanziare i propri scopi istituzionali;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

 

Articolo 5
I soci fondatori (Amedeo e Nicola Pesce) nominano ciascuno tre rappresentanti quali componenti a vita del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell’organo responsabile della Fondazione.

Il diritto di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spettante ai soci fondatori verrà trasmesso per via ereditaria.

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

 

Articolo 6

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente

- il Vice Presidente

- il Consiglio di Amministrazione

- il Segretario Generale

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto dai sei componenti nominati dai Soci Fondatori, i quali hanno facoltà di nominare, tra questi, anche se stessi.
Il numero dei componenti può essere aumentato fino a dieci mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti cooptati - in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso - possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio.
Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata: in tal caso il consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica a vita, salvo dimissioni o permanente impedimento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Consultivo.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente e al Segretario Generale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo;

- delibera sulle attività da svolgere per conseguire gli scopi istituzionali che la Fondazione si prefigge;

- delibera i regolamenti;

- delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

- delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;

- provvede alla nomina dei componenti il Comitato Consultivo;

- provvede alla nomina del Segretario Generale;

- provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

- provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze in altre città;

- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri consiglieri e al Segretario Generale in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

 

Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Segretario Generale che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Consultivo.

Articolo 11
Il Comitato Consultivo è composto da cinque a dieci componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

I componenti il Comitato Consultivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I componenti il Comitato Consultivo possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del biennio.

Il Comitato Consultivo esprime pareri, in nessun modo vincolanti, sia sulle attività intraprese dalla Fondazione sia sulle attività da intraprendere e propone ulteriori linee di attività.

Articolo 12
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate.
Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa. Predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. Funge da segretario del Comitato Consultivo e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.
È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.
Coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione.
Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.


Articolo 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.